- Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore” d’ora innanzi “CTS”) è costituita, in forma di associazione, l’associazione denominata “KIF1A Italia” o in forma abbreviata “KIF1A IT” che, una volta formalizzata l’iscrizione al RUNTS, assumerà la denominazione KIF1A ITALIA Associazione di Promozione Sociale” o in forma abbreviata “KIF1A ITALIA APS” (d’ora innanzi la “Associazione”)
- L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.
- L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- L’Associazione ha sede legale nel Comune di Brescia
- Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate
- L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone coinvolte o di attività di interesse generale (tra cui ricerca scientifica di particolare interesse sociale) ai sensi dell’articolo 5 del dlgs 117/2017;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del dlgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- In particolare, le attività di interesse generale di cui al precedente comma saranno svolte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con i seguenti scopi:
- Migliorare la qualità della vita di persone (adulte o minori) con diagnosi o sospetto diagnostico di mutazioni patogene del gene KIF1A, note anche come KAND (KIF1A Associated Neurological Disorder) o NESCAV (Neurodegenerazione e Spasticità con o senza Atrofia Cerebellare o corticale e disabilità Visiva) dei loro care-giver e delle loro famiglie (d’ora innanzi dette “Persone Coinvolte”), fornendo loro supporto informativo, morale e solidaristico per affrontare ogni sintomatologia patologica causata dalla mutazione (es. disabilità intellettive, motorie, visive, etc.)
- Promuovere e accelerare iniziative di ricerca scientifica (finalizzate, ad esempio, all’individuazione di cure, allo sviluppo di trattamenti, alla diagnosi precoce, alla comprensione dei meccanismi di funzionamento del gene KIF1A, etc.);
- Fornendo supporto a operatori professionisti che si occupano di servizi sanitari, formazione e ricerca scientifica;
- Sensibilizzando il Servizio Sanitario Nazionale, la comunità medica e scientifica, ma anche la popolazione generale nel suo insieme, sulle peculiarità delle sintomatologie collegate alla mutazione del gene KIF1A;
- Divulgando e condividendo le conoscenze basate su evidenze scientifiche;
- Facilitando il contatto tra ricercatori e Persone Coinvolte;
- Promuovendo l’adozione rapida da parte delle autorità nazionali e del sistema sanitario, in caso ad esempio di sviluppo di trattamenti, studi clinici, farmaci presenti in altri paesi;
- Erogare interventi e servizi sociali alle Persone Coinvolte al fine di supportarle nella vita quotidiana, nella somministrazione delle terapie, e nel riconoscimento dei propri diritti civili, (come ad esempio l’accessibilità agli alloggi e ai luoghi pubblici e l’inclusività)
- Promuovere le relazioni internazionali e la creazione di reti tra enti no profit esteri al fine di condividere al di fuori del territorio nazionale gli scopi dell’associazione
- Riunire i nuovi casi individuati con diagnosi o sospetto diagnostico della mutazione KIF1A su tutto il territorio nazionale, raccogliere e condividere informazioni ed esperienze da parte delle Persone Coinvolte
- In via secondaria e strumentale l’Associazione può svolgere, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6 c.1 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale.
- L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
- L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi gli “Associati”) i soggetti che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale dell’Associazione.
- Possono aderire all’Associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora innanzi la “Domanda”) dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi a osservare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché la normativa applicabile.
- L’Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti condannati penalmente, interdetti, esclusi dall’articolo 36 del CTS o altri soggetti coinvolti in illeciti di ogni genere.
- Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all’aspirante Associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
- Il Consiglio Direttivo deciderà, entro novanta giorni dalla presentazione della Domanda di ammissione, sull’ammissione o meno del nuovo Associato all’interno dell’Associazione. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione del Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende rifiutata.
- La delibera di rigetto della Domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all’interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la Domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
- Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della Domanda.
- I soci possono essere:
- Soci Fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile dell’Assemblea dei Soci e su proposta del Consiglio Direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo;
- Soci Ordinari: sono soci ordinari i soci ammessi con deliberazione insindacabile e inappellabile del Consiglio Direttivo:
- Persone fisiche;
- Enti del terzo settore;
- Soci Onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione. Tale categoria di Soci è nominata con deliberazione dell’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- Soci ”Persone Coinvolte”: sono soci “Persone Coinvolte” gli associati ammessi che appartengano alla categoria di:
- Persone fisiche con diagnosi di mutazione patogena del gene KIF1A o, in subordine,
- Tutore legale, care-giver o familiare di persona fisica con diagnosi di mutazione patogena del gene KIF1A (affinché, qualora sia minorenne, non sia in grado di intendere e di volere, o preferisca farsi rappresentare da persona di propria fiducia, il suo interesse sia comunque garantito);
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
- La qualità di Associato si perde per:
- Decesso;
- Recesso: ogni Associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata o PEC; il recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso;
- Esclusione: il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi, oltre che soggetti condannati penalmente, interdetti, esclusi dall’articolo 36 del CTS o se coinvolti in illeciti di ogni genere. È causa di esclusione il mancato pagamento per due annualità consecutive della quota sociale. L’Associato escluso può proporre agli Associati la revisione della delibera, da discutersi alla prima assemblea utile e deliberarsi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo l’esclusione si intende confermata. La delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo sospende, dal momento della sua comunicazione, i diritti di partecipazione dell’Associato all’organizzazione e alle attività dell’Associazione.
- Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Comitato Etico Scientifico e per la Legislazione;
- Comitato Esecutivo;
- Organo di Controllo (nei casi normativamente previsti);
- L’Assemblea è composta dagli Associati ed è l’organo sovrano.
- L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati. Essa delibera utilizzando il metodo collegiale.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- È convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto da inviare all’indirizzo di posta elettronica degli Associati riportato nel libro soci e all’indirizzo di posta elettronica dei componenti degli Organi dell’Associazione indicato all’atto della loro nomina – almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, Il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
- In assenza di convocazione, l’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
- Indirizza l’attività dell’Associazione;
- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- Nomina e revoca, quando previsto, l’Organo di Controllo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il Revisore Legale;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- Approva ogni regolamento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno emanare e sottoporre all’assemblea dei soci per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
- Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede si dà conto nel verbale dell’Assemblea, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati con diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati con diritto di voto presenti, in proprio o in delega.
- Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati con diritto di voto, che non siano membri dell’Organo di Controllo o del Consiglio Direttivo, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
- Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati con diritto di voto presenti, in proprio o per delega.
- Le deliberazioni aventi ad oggetto l’estinzione, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
- Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
- Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite videochiamate, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:
- Sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- Ove non si tratti di Assemblea totalitaria sia indicato nell’avviso di convocazione il riferimento internet (es. link) per il collegamento in videochiamata alla riunione;
- Il Consiglio Direttivo è l’Organo preposto all’amministrazione dell’Associazione;
- Al Consiglio Direttivo compete di:
- Nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e disporne la revoca;
- Nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- Gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
- Compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell’Associazione;
- Approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- Deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati, compresa la tipologia di associato, con particolare riferimento ai Soci Onorari;
- Deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
- Svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto, e dalla normativa applicabile.
- Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera secondo il metodo collegiale.
- Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persona fisica. Almeno la maggioranza dei Consiglieri devono essere persone fisiche che fanno parte della categoria di Soci Persone Coinvolte, come descritto all’articolo 5, comma 7.
- Ai componenti del Consiglio Direttivo, può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica;
- In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, assume la carica il primo dei non eletti che resterà in carica fino all’Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto in sostituzione di un Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere Cessato;
- I Consiglieri sono rieleggibili;
- È causa di cessazione dalla carica l’assenza del consigliere ad almeno due adunanze consecutive.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri (tre se il Consiglio Direttivo è composto da cinque o più consiglieri) o dall’Organo di Controllo;
- La convocazione è effettuata mediante avviso spedito tramite posta elettronica almeno otto giorni prima dell’adunanza;
- Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri;
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età;
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti;
- Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In ogni caso, non si considerano deliberazioni di straordinaria amministrazione quelle inerenti ai costi necessari ad adempiere agli obblighi amministrativi e normativi, sebbene di importo significativo rispetto all’attivo del bilancio approvato nell’esercizio precedente;
- In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
- Non sono ammessi il voto per delega o per corrispondenza;
- Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite videochiamate, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:
- Sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
- Ove non si tratti di Assemblea totalitaria sia indicato nell’avviso di convocazione il riferimento internet (es. link) per il collegamento in videochiamata alla riunione;
- Il Comitato Etico Scientifico e per la Legislazione, è un organo a carattere consultivo (e non deliberativo).
- I membri del Comitato Etico Scientifico e per la Legislazione sono nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche o enti interessati alle relazioni scientifiche o professionali nelle attività di interesse dell’associazione. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- Il Comitato ed i singoli componenti possono essere consultati dal Presidente per questioni di loro specifica competenza e possono proporre al Consiglio studi, ricerche ed ogni attività attinente agli scopi dell’Associazione, compresa la comunicazione
- Riporta al Consiglio Direttivo, può organizzarsi in commissioni ed elegge tra i propri membri il portavoce, o i portavoce per ogni commissione eventualmente costituita.
- Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere e da un altro Consigliere.
- Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio Direttivo.
- Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili, e con gli occorrenti adattamenti.
- Il Comitato Esecutivo ha il compito di svolgere tutte le attività di ordinaria amministrazione, compresa la gestione delle spese necessari ad adempiere agli obblighi amministrativi e normativi.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di azioni in nome e per conto dell’Associazione.
- Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
- Effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- Verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione nonché della normativa applicabile;
- Convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione delle loro deliberazioni;
- Predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- Rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
- Il Segretario
- Coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione;
- Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per l’Organo di Controllo;
- Cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo, del Libro degli Associati e del Libro dei Volontari.
- Il Tesoriere:
- Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- Effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- Predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
- L’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla normativa, è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori;
- In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. I supplenti entrano in carica dal giorno in cui ricevono comunicazione dal Presidente del Consiglio Direttivo della cessazione del Controllore Unico o di uno dei Controllori del Collegio dei Controllori;
- I membri dell’Organo di Controllo Partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica;
- I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili;
- Ai Controllori può essere riconosciuto un compenso deliberato dall’Assemblea. In caso di non riconoscimento di un compenso, spetta un rimborso pari alle spese documentate sostenute per l’assolvimento della funzione.
- Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori;
- La convocazione è effettuata mediante avviso spedito tramite posta elettronica almeno otto giorni prima dell’adunanza;
- Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri;
- Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Controllore più anziano di età;
- Le deliberazioni dell’Organo di Controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori;
- In caso di parità di voti la proposta di deliberazione prevale il voto di chi presiede la riunione;
- Non sono ammessi il voto per delega o per corrispondenza;
- L’organo di controllo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite videochiamate, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:
- Sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
- Ove non si tratti di Assemblea totalitaria sia indicato nell’avviso di convocazione il riferimento internet (es. link) per il collegamento in videochiamata alla riunione;
- Gli esercizi dell’Associazione hanno durata annuale e iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre;
- Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile;
- L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.
- Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
- Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.
- L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo della Provincia ove l’Associazione ha sede.
